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Il soggetto punito all'ergastolo può essere autorizzato alle attività in luoghi aperti . La Corte costituzionale, verdetto del 28 aprile 1994, n. 168, ha stabilito l'incostituzionalità di tale articolo nella sezione in cui non estromette l'attuazione della condanna dell'ergastolo al soggetto minore colpevole. Comma così emendato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
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Carcere - La condanna al carcere va dai quindici giorni a ventiquattro anni, ed è espiata in una delle strutture a ciò riservate, con l'onere di lavorare e con l’esclusione notturna. Il soggetto sanzionato al carcere, che ha espiato almeno un anno della condanna, può essere autorizzato alle attività in luoghi aperti.
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Sono attuabili alla sanzione del carcere le norme degli ultimi due commi dell’articolo antecedente. Ammenda - La condanna dell’ammenda consta nella corresponsione allo Stato di un importo non minore di lire diecimila, nè maggiore di dieci milioni. Per i reati causati da ragioni di profitto, se la normative indica la condanna al carcere, il magistrato può accludere l’ammenda da lire diecimila a quattro milioni.
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Articolo così rimpiazzato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Arresto - La condanna dell'arresto va da cinque giorni a tre anni, ed è espiata in una delle strutture a ciò riservate o in distretti specifici degli istituti carcerari, con l’onere di lavorare e con l'esclusione notturna.
Il recluso può essere impiegato in attività anche differenti da quelle previste nella struttura, considerate le sue propensioni e i suoi precedenti lavori. Multa – La condanna alla multa consta nella corresponsione allo Stato di un importo non minore di lire quattromila nè maggiore di lire due milioni.
Sanzioni monetarie fisse e corrispondenti - La normativa indica i casi in cui le sanzioni monetarie sono fisse e quelle in cui sono corrispondenti. Le sanzioni monetarie corrispondenti non hanno nessun margine massimo. Divieto delle pubbliche funzioni – il divieto dalle pubbliche funzioni è perenne o provvisorio. Il divieto perenne dalle pubbliche funzioni, eccetto che dalla normativa sia diversamente indicato, spoglia il soggetto punito: 1) del diritto di voto o di elettività in qualsiasi conferenza elettorale, e di ogni altro diritto di tipo politico; di ogni pubblica funzione, di ogni compito non necessario di pubblica funzione, e della funzione ad essi connessa di pubblico ufficiale o di addetto a pubblica funzione; 3) del compito di responsabile o di amministratore, anche temporaneo, e di ogni altro compito connesso alla protezione o la custodia; 4) dei gradi e dei riconoscimenti accademici, dei titoli, delle onorificenze o di altri pubblici distintivi ad honorem; 5) dei salari, delle pensioni e degli sussidi che siano compito dello Stato o di un altro organo di tipo pubblico ; 6) di ogni diritto ad honorem, connesso a qualsiasi delle funzioni, prestazioni, gradi, o titoli e dei riconoscimenti, stime e onorificenze stabilite nei numeri antecedenti; 7) della possibilità di accettare o di acquisire qualsiasi diritto, funzione, prestazione, qualità, livello, titolo, stima, onorificenza e distintivo ad honorem, previsti nei numeri antecedenti.
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Il divieto provvisorio non ammette al soggetto punito la possibilità di acquisire o di tenere in esercizio o di beneficiare, durante il divieto, dei suddetti compiti, funzioni, prestazioni, livelli, qualità, gradi, titoli e riconoscimenti ( . Esso non può durare meno di un anno, nè più di cinque.
La normativa indica i casi in cui il divieto dalle pubbliche funzioni si limita a taluni di questi. La Corte costituzionale, verdetto 13 gennaio 1966, n. 3, ha affermato l'illegalità, in rapporto agli artt. 3 e 36 Cost., di tale comma, soltanto alla sezione in cui i diritti in essi indicati derivano da un rapporto di impiego.
In seguito la stessa Corte, con verdetto del 19 luglio 1968, n. 113, ha affermato l'illiceità del comma per quanto riguarda i contributi pensionistici di guerra. La Corte costituzionale, con verdetto 13 gennaio 1966, n. 3, ha affermato l’incostituzionalità di tale comma, soltanto per la sezione in cui i diritti in essi stabiliti derivano da una relazione professionale.
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Casi in cui alla punizione segue il divieto dalle pubbliche funzioni: La punizione all'ergastolo e la pena del carcere per un periodo non minore di cinque anni implicano il divieto perenne del punito dalle pubbliche funzioni; e la pena del carcere per un periodo non minore di tre anni implica il divieto dalle pubbliche funzioni per un periodo di anni cinque.
La proclamazione di ordinarietà o di abilità nel reato, ossia di attitudine a compiere un crimine, implica il divieto perenne dalle pubbliche funzioni. Divieto di un impiego o un'arte – il divieto da un impiego o da un'arte spoglia il soggetto punito della possibilità di svolgere, nel corso del divieto, un impiego, arte, produzione, o un commercio o lavoro per cui è pretesa una specifica autorizzazione o una specifica licenza, approvazione o consenso dell'Autorità e implica il decadimento dalla licenza o dall'idoneità, concessione o consenso predetto.
Il divieto di un impiego o da un'arte non può durare meno di un mese, nè più di cinque anni, eccetto i casi esplicitamente previsti dalla normativa. Pena per reati compiuti con abuso di un pubblica funzione o di un impiego o di un'arte.
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Divieto - Ogni pena per reati compiuti con l'abuso delle facoltà, o con la trasgressione degli obblighi connessi a un pubblico compito, o una pubblica prestazione, o a qualcuna delle funzioni previste nel numero 3 dell'art. 28, o con l'abuso di un impiego, arte, produzione, o di un commercio, o lavoro, o con la trasgressione degli obblighi ad essi connessi, implica il divieto provvisorio dalle pubbliche funzioni o dall’impiego, arte, produzione, o dal commercio o lavoro.