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Corruzione per un’azione d'ufficio - Il pubblico funzionario, che, per commettere un’azione del suo compito, ottiene, per sè o per un altro, in denaro o altro bene, un pagamento che non gli spetta, o ne accoglie la garanzia, è sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico funzionario accoglie il pagamento per un’azione d'ufficio da lui già commessa, la sanzione è della detenzione fino ad un anno .
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Articolo così rimpiazzato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 319 - Corruzione per un’azione opposta agli oneri d'ufficio - Il pubblico funzionario, che, per non compiere o rimandare o per non aver compiuto o rimandato un’azione del suo ufficio, o per commettere o per aver commesso un’azione opposta agli oneri di ufficio, ottiene, per sè o per un altro, soldi od altro bene, o ne accoglie la garanzia, è sanzionato con la detenzione da due a cinque anni .
Articolo così trasformato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Circostanze di aggravamento - La sanzione è maggiore se l’azione di cui all'articolo 319 riguarda l’assegnazione di pubblici incarichi o paghe o pensioni o la conclusione di accordi in cui sia implicata l'amministrazione di cui il pubblico funzionario è membro .
Articolo introdotto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
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Corruzione in azioni giudiziarie - Se le azioni previste negli articoli 318 e 319 sono compiute per agevolare o ledere una parte in un processo di tipo civile, penale o amministrativo, si adotta la sanzione della detenzione da tre a otto anni.
Se all’azione consegue l’illecita punizione di qualcuno al carcere non maggiore di cinque anni, la sanzione è della detenzione da quattro a dodici anni; se consegue l’illecita punizione alla detenzione maggiore di cinque anni o il carcere a vita, la sanzione è della detenzione da sei a venti anni .
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Articolo introdotto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 320 - Corruzione di soggetto addetto a pubblica funzione - Le prescrizioni dell'articolo 319 valgono anche se l’azione è compiuta da soggetto addetto a pubblica funzione; quelle di cui all'articolo 318 valgono anche per il soggetto addetto a pubblica funzione, se ricopre il ruolo di pubblico addetto. Ad ogni modo, le sanzioni sono limitate in modo non maggiore di un terzo .
Articolo così rimpiazzato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 321
- sanzioni per il corruttore - Le sanzioni previste nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in rapporto ai citati casi degli articoli 318 e 319, si attuano anche a chi concede o garantisce al pubblico funzionario o l’addetto a una pubblica prestazione i contanti o altro profitto .
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Articolo così trasformato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e in seguito emendato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181. 322 - Incitamento alla corruzione – Chi concede o garantisce contanti o altre entrate non dovute ad un pubblico funzionario o ad un addetto di una pubblica funzione che ricopre il ruolo di pubblico addetto, per invogliarlo al compimento di un azione del suo compito, è soggetto, se la cessione o garanzia non è accolta, alla sanzione prevista nel primo comma dell'articolo 318, diminuita di un terzo.
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Se la concessione o la garanzia è eseguita per invogliare un pubblico funzionario o un addetto a un pubblico compito a tralasciare o rinviare un’azione del suo ufficio, o a commettere un’azione contro i suoi oneri, il reo è soggetto, se la concessione o garanzia non è accolta, alla sanzione indicata nell'articolo 319, limitata di un terzo .
La sanzione di cui al primo comma si attua al pubblico funzionario o all'addetto a pubblica funzione che ricopre il ruolo di pubblico funzionario che incoraggia una garanzia o concessione di somme o altri profitti da parte di un soggetto privato per gli scopi previsti dall'articolo 318.
La sanzione di cui al secondo comma si attua al pubblico funzionario o all'addetto a un pubblico compito che incoraggia una garanzia o concessione di contanti o altri profitti da parte di un soggetto privato per gli scopi stabiliti dall'articolo
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